keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT
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- contenuto_digitale 34
- servizio_digitale 31
- consumatore 31
- operatore_economico 27
- contratto 22
- l’ 13
- fornito 13
- conformità 12
- periodo 11
- conclusione 10
- conto 10
- dall’ 8
- ragionevolmente 8
- momento 8
- fornitura 8
- caso 7
- stesso 7
- qualsiasi 7
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- dell’aggiornamento 6
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- installazione 6
- forniti 6
- digitali 6
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- norma 5
- prevede 5
- norme 5
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- poteva 4
- versione 4
- mancata 4
- informato 4
- aggiornamenti 4
- difetto 4
- requisiti 4
Articolo 8
Requisiti soggettivi di conformità
1. In aggiunta al rispetto di qualsiasi requisito soggettivo di conformità, il contenuto_digitale o il servizio_digitale:
a) | è adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili; |
b) | è della quantità e presenta la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’ operatore_economico o di altri soggetti nell’ambito di passaggi precedenti nella catena delle operazioni, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che l’ operatore_economico non dimostri che:
|
c) | se del caso, è fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e |
d) | è conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto_digitale o del servizio_digitale messa a disposizione dall’ operatore_economico prima della conclusione del contratto. |
2. L’ operatore_economico assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nel periodo di tempo:
a) | durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure |
b) | che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura. |
3. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti dall’ operatore_economico a norma del paragrafo 2, l’ operatore_economico non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:
a) | l’ operatore_economico abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e |
b) | la mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non fosse dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dall’operatore. |
4. Qualora il contratto preveda che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito in modo continuo per un determinato periodo di tempo, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è conforme per l’intera durata di tale periodo.
5. Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 2 se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto_digitale o del servizio_digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 2 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.
6. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.
Articolo 8
Requisiti soggettivi di conformità
1. In aggiunta al rispetto di qualsiasi requisito soggettivo di conformità, il contenuto_digitale o il servizio_digitale:
a) | è adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili; |
b) | è della quantità e presenta la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’ operatore_economico o di altri soggetti nell’ambito di passaggi precedenti nella catena delle operazioni, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che l’ operatore_economico non dimostri che:
|
c) | se del caso, è fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e |
d) | è conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto_digitale o del servizio_digitale messa a disposizione dall’ operatore_economico prima della conclusione del contratto. |
2. L’ operatore_economico assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nel periodo di tempo:
a) | durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure |
b) | che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura. |
3. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti dall’ operatore_economico a norma del paragrafo 2, l’ operatore_economico non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:
a) | l’ operatore_economico abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e |
b) | la mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non fosse dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dall’operatore. |
4. Qualora il contratto preveda che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito in modo continuo per un determinato periodo di tempo, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è conforme per l’intera durata di tale periodo.
5. Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 2 se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto_digitale o del servizio_digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 2 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.
6. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.
Articolo 16
Obblighi del l’ operatore_economico in caso di risoluzione
1. In caso di risoluzione del contratto l’ operatore_economico rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.
Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale dietro pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, l’ operatore_economico rimborsa al consumatore solo la proporzione dell’importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore per la durata del contratto che sarebbe rimasta se il contratto non fosse stato risolto.
2. Per quanto riguarda i dati_personali del consumatore, l’ operatore_economico rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679.
3. L’ operatore_economico si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:
a) | sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore; |
b) | si riferisca solamente all’attività del consumatore nell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore; |
c) | sia stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o |
d) | sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto. |
4. Ad eccezione delle situazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) o c), l’ operatore_economico mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico.
Il consumatore ha il diritto di recuperare dall’ operatore_economico tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
5. L’ operatore_economico può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto_digitale o il servizio_digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.
Articolo 25
Riesame
La Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva entro il 12 giugno 2024 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione esamina, tra l’altro, l’opportunità di armonizzare le norme applicabili ai contratti di fornitura di contenuto_digitale o servizi digitali diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva, compresi quelli forniti a fronte di inserzioni pubblicitarie.
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